Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 07/02/2001

c) personale qualificato, in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e amministrative, in possesso delle qualifiche riportate nel successivo art. 3, quale risultante da dettagliato organigramma dell'organismo medesimo che evidenzi gli specifici settori di competenza

d) locali ed uffici destinati allo svolgimento dell'attivitą di cui alla richiesta, nonchč eventuali laboratori, propri o convenzionati, in conformitą a quanto disposto al successivo art. 4, con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio

e) macchinari, attrezzature e strumentazione di misura e prova disponibili in unitą fisse e mobili, idonei all'espletamento dell'attivitą da svolgere. In ogni caso i laboratori di esami, prove e sperimentazioni, fissi o mobili, devono essere strutturati ed operare in conformitą alla norma UNI CEI EN 45001

f) una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale, tecnico e amministrativo per il rilascio delle attestazioni CE in riferimento ai settori di competenza

g) polizza di assicurazione commisurata al volume ed al rischio dell'attivitą svolta e, comunque, con massimale non inferiore a sette miliardi di lire.

Art. 3. Personale tecnico degli organismi

1. Il personale con rapporto di lavoro dipendente operante negli organismi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere qualificato in relazione all'attivitą specifica di certificazione. In ogni caso gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entitą terze riconosciute devono riferirsi, nella scelta e qualificazione del proprio personale, ai criteri generali di cui alla norma UNI CEI EN 45013, nonchč alla norma EN 719, per il personale operante nel settore delle saldature e alla norma EN 743, per quello addetto alle prove non distruttive in relazione ai vari livelli di competenza. In relazione ai vari settori previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il personale preposto alle varie attivitą deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali

a) titolo di studio universitario a indirizzo tecnico con almeno tre anni di esperienza acquisita nel relativo settore, per il personale preposto all'esame e valutazione di conformitą e al rilascio della relativa attestazione CE del progetto di attrezzature a pressione

b) diploma in discipline tecniche con almeno cinque anni di esperienza nel relativo settore, per il personale tecnico operativo per le verifiche e prove

c) diploma in discipline tecniche con adeguata esperienza nella tecnologia produttiva, relativa alle tipologie di attrezzatura a pressione oggetto della istanza di approvazione, per il personale preposto alla valutazione dei sistemi di qualitą del fabbricante.

2. Il personale che nell'organismo notificato svolge attivitą di collaborazione coordinata e continuativa, in via esclusiva, oltre ai requisiti indicati al comma 1, deve possedere un'esperienza professionale specifica, comprovata da almeno cinque anni di attivitą di verifiche e prove, nel settore di competenza.

Art. 4. Contratto

1. Nel caso in cui gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entitą terze riconosciute facciano ricorso a strutture esterne, limitatamente ad esami o prove complementari o specifiche, o particolari, dovrą essere stipulato apposito contratto, nelle forme di legge, con strutture esterne di riconosciuta competenza professionale nel settore.

Art. 5. Presentazione della domanda

1. Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti

a) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto costitutivo per i soggetti di diritto pubblico

b) indirizzo della sede legale del richiedente

c) certificato di iscrizione alla CCIAA

d) specificazione del settore di competenza con indicazione dettagliata delle procedure di valutazione della conformitą

e) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonchč dei laboratori di prova nella disponibilitą dell'organismo

f) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche

g) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie alla effettuazione di esami, prove ed indagini occorrenti alla certificazione

h) manuale di qualitą relativo alle specifiche sezioni attinenti l'attivitą da svolgere, in applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 6. Pubblicazione Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional